Il L’ex Ilva deve adeguare le prescrizioni dell’Autorizzazione integrata ambientale (Aia) rilasciata lo scorso agosto dal ministero dell’Ambiente, altrimenti l’acciaieria dovrà sospendere dal prossimo 24 agosto la produzione. Dal Tribunale di Milano, quindicesima sezione civile specializzata in materia di impresa, presidente Angelo Mambriani, arriva un nuovo ultimatum ad una fabbrica che ha già una storia complicatissima e densa di nodi giudiziari. Il Tribunale di Milano, dove c’é la sede legale dell’azienda, si é espresso sul ricorso presentato tempo addietro da 11 cittadini di Taranto contro l’ex Ilva per ragioni ambientali e sanitarie. Sul ricorso e sulle questioni sollevate, il Tribunale lombardo ha anche interpellato la Corte di Giustizia Europea e quest’ultima, a giugno 2024, con una sentenza ha disposto tra gli altri due principi: che se un’attività industriale é nociva alla salute e all’ambiente, questa va fermata; e che l’Aia deve contenere anche la Valutazione di impatto sanitario (Vis). Dopo la pronuncia della Corte UE, il procedimento é quindi ripreso a Milano, ma nel frattempo – si è alla scorsa estate – é arrivata per l’ex Ilva anche la nuova Aia, che per il Governo richiama i principi dettati dalla Corte.
Ma con la sentenza, il collegio di Milano ha disposto una parziale disapplicazione di questa stessa Aia.
Gli aspetti per cui l’Aia è disapplicata
“La disapplicazione dell’Aia 2025 – dice il Tribunale di Milano – è stata disposta con riferimento ad alcune prescrizioni (monitoraggio PM10 e PM2,5, regime wind days, installazione serbatoi contenenti sostanze pericolose, temperatura minima di combustione delle torce alle quali sono inviati i gas di affinazione dell’acciaio, completa intercettazione delle emissioni diffuse in fase di trasferimento del coke etc.) in relazione alle quali non sono stati previsti termini di esame e di realizzazione dei relativi interventi di ambientalizzazione e dunque in funzione acceleratoria della loro esecuzione. Ciò – dice il Tribunale di Milano – è stato disposto a tutela dei ricorrenti e delle altre persone residenti in Taranto, Statte e nei quartieri limitrofi allo stabilimento Ilva da rischi attuali di pregiudizi alla salute, anche in applicazione di quanto previsto dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 25 giugno 2024 alla quale al questione era stata previamente rimessa”.
Per il Tribunale lombardo, “la sospensione dell’attività produttiva avrà efficacia a decorrere dal 24 agosto 2026. Entro tale termine parti resistenti – Acciaierie d’Italia S.p.a. in A.S., Acciaierie d’Italia Holding S.p.a. in A.S., ILVA S.p.a. in A.S. – potranno adoperarsi per ottenere un’integrazione dell’Aia 2025 che abbia ad oggetto l’indicazione di tempi certi e ragionevolmente brevi entro i quali gli studi di fattibilità, i piani ed i cronoprogrammi menzionati nelle prescrizioni ritenute illegittime, dovranno trovare effettiva attuazione ed impegnandosi a tale tempestiva attuazione”. Il Tribunale dispone inoltre che “a decorrere dalla data 24 agosto 2026 – in assenza degli adempimenti -, dovranno iniziare le attività tecniche ed amministrative necessarie alla sospensione dell’attività produttiva dell’area a caldo dello stabilimento Ilva di Taranto. In ogni caso, l’ordine di sospensione dell’attività produttiva cesserà di avere effetto quando le parti resistenti avranno adempiuto agli incombenti indicati. Il decreto non è esecutivo e lo diventerà solo se non impugnato nei termini di legge”.
I giudici: ridurre i rischi sanitario e ambientale
“Emerge l’urgenza di assicurare che, con riferimento alla produzione a ciclo integrale – l’unica effettivamente autorizzata ed eseguita ad oggi – rischio sanitario e rischio ambientale siano ridotti entro limiti di sicura accettabilità”, scrive il Tribunale di Milano nelle 54 pagine di sentenza. Per il Tribunale, “il presupposto della necessità della transizione verso la decarbonizzazione della produzione, assai onerosa sul piano economico ed organizzativo, è costituito soprattutto dalla insostenibilità ambientale dell’attuale sistema produttivo. L’Aia, tuttavia, autorizza la produzione a ciclo integrale per 12 anni”. Inoltre, dice il Tribunale, “non è attualmente previsto alcun vincolo cogente tra i piani di decarbonizzazione, peraltro prefigurati ad uno stadio attualmente solo embrionale, e la prosecuzione dell’attività a ciclo integrale, che dunque potrà proseguire senza decarbonizzazione per ben 12 anni. È pacifico che la produzione come convertita, ed anzi probabilmente anche la stessa fase di transizione della produzione, necessiteranno di nuova Aia, trattandosi di impianti del tutto diversi”. A ciò si aggiunga che “gli enti locali coinvolti – Comune e Provincia di Taranto, Regione Puglia – non hanno dato parere favorevole all’Aia 2025 proprio in considerazione della mancanza di concretezza e di tempi certi nella realizzazione del processo di transizione verso la


-U11148726635IHZ-1440x752@IlSole24Ore-Web.jpeg?r=1170x507)
-U44848824411LlV-1440x752@IlSole24Ore-Web.jpeg?r=1170x507)







