Lo stabilimento di Taranto di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria, ex Ilva, schiva il rischio di doversi fermare dal 13 maggio a seguito dell’ordinanza del sindaco di Taranto, Piero Bitetti, che aveva imposto entro 30 giorni la fermata della centrale termoelettrica che alimenta la fabbrica lavorando i gas di altoforno. Il Tar di Lecce – così come chiesto dagli avvocati dell’azienda – ha infatti sospeso il provvedimento del sindaco. «Le questioni proposte necessitano di adeguato approfondimento in sede collegiale», mentre nel frattempo «appare opportuno salvaguardare lo stato di fatto ad oggi esistente anche al fine di consentire di pervenire alla fase decisoria», scrive il presidente del Tar di Lecce, Antonio Pasca. Il Tribunale amministrativo ha quindi disposto «la trattazione collegiale in camera di consiglio il 19 maggio 2026».
L’azienda aveva evidenziato la prospettiva di contraccolpi
Il sindaco, nell’ordinanza dei giorni scorsi, aveva motivato l’alt alla centrale con il fatto che AdI Energia è ancora «inadempiente in merito alla presentazione del piano di riduzione per il rischio non cancerogeno relativamente ai parametri emissivi di arsenico, cobalto, nichel». «È un pessimo segnale per chiunque voglia rilanciare lo stabilimento – aveva commentato Adolfo Urso, ministro delle Imprese -. Speriamo che questa decisione non comprometta la continuità produttiva dello stabilimento». E infatti, ricevuta l’ordinanza, fonti aziendali avevano osservato che con lo stop alla centrale non sarebbe stato più possibile recuperare e gestire i gas del ciclo siderurgico, i quali, non potendo nemmeno essere bruciati in torcia, restano privi di qualsiasi possibilità di smaltimento. In queste condizioni, quindi, aveva evidenziato AdI, il ciclo produttivo non può proseguire e l’impossibilità di gestire i gas del ciclo siderurgico comporta, come conseguenza dell’ordinanza, la fermata dell’area a caldo, cuore dello stabilimento di Taranto. Il tutto, peraltro, con una trattativa aperta per la cessione dell’azienda con due potenziali investitori: il fondo americano Flacks Group e Jindal Steel International.
Il sindaco: ma noi non siamo più terra di sacrificio
Dal canto suo, il sindaco Bitetti aveva motivato così l’ordinanza: «Apprezzo l’attenzione del ministro Urso, una persona che dedica molto impegno alla risoluzione delle vertenze a livello nazionale, ma non si può prescindere dal considerare questa come terra non più di sacrificio. Fino a quando io sarò sindaco per questa terra, che mi dà onori e oneri, forse più oneri in questo momento, non possiamo più pensare che una centrale elettrica non presenti un piano per dimostrare che non ci sia inquinamento. Questo non esiste più».
Nell’impugnazione depositata al Tar il 24 aprile, i legali di AdI Energia, Marco Annoni e Luisa Torchia, avevano evidenziato che «a decorrere dal 13 maggio 2026 AdI Energia sarà obbligata a sospendere l’esercizio della centrale» e quindi chiesto al Tribunale amministrativo di disporre «la riduzione alla metà dei termini per la fissazione delle udienze e delle camere di consiglio onde consentire la trattazione dell’istanza cautelare in sede collegiale prima della data intimata di sospensione dell’attività».
Gli avvocati dell’azienda: vale l’Aia nazionale
Inoltre, nel ricorso al Tar, gli avvocati dell’azienda avevano scritto tra l’altro che l’ordinanza di Bitetti deriva da una delibera di giunta regionale del 2025 e dalla relativa diffida (adempimenti legati alla Valutazione del danno sanitario) che sono atti già impugnati al Tar. E quindi, per la società, per l’ordinanza esiste già a monte una «illegittimità derivata dalla illegittimità degli atti presupposti». Per i legali, «non è dubitabile che evocando la legge regionale 21/2012» e la valutazione del danno sanitario, «il sindaco di Taranto abbia ritenuto che esse potessero applicarsi anche ad impianti soggetti all’Aia nazionale, sovrapponendo e sostituendo le valutazioni di carattere sanitario e ambientale operate in ambito regionale in merito alle condizioni per l’esercizio della centrale, a quelle stabilite dall’autorità nazionale competente, sempre a tutela della salute e dell’ambiente, per le condizioni di esercizio della centrale. Così facendo ha però palesemente ignorato le previsioni del comma 9 dell’articolo 6 della legge regionale». Quest’ultimo dice che per gli stabilimenti soggetti ad Aia nazionale – e la centrale vi rientra – la valutazione di danno sanitario adottata in base alla legge regionale «costituisce soltanto un elemento utilizzabile esclusivamente nell’ambito del più ampio procedimento istruttorio ministeriale di riesame dell’Aia nazionale ma non può costituire presupposto per l’esercizio da parte del sindaco di poteri che la norma nazionale non contempla e che riserva esclusivamente all’autorità nazionale competente», il ministero dell’Ambiente.









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