È atterrato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge (n. 66/2026) sul Piano casa targato Meloni. Ma il testo definitivo, che ha incassato semaforo verde dalla Ragioneria, porta qualche novità rispetto a quello entrato in Consiglio dei ministri: ha assorbito, infatti, le modifiche nate dopo le frizioni tra i ministri Salvini e Giuli, proprio nel Consiglio dei ministri di giovedi 30 aprile. Oggetto del contendere, il ruolo delle soprintendenze, che il primo testo approdato sul tavolo del Cdm aveva fortemente ridimensionato nel capitolo della gestione degli investimenti di edilizia residenziale pubblica e sociale.

La mediazione

Al suono di «io le soprintendenze le raderei al suolo», il vicepremier e leader del Carroccio aveva tentato di difendere il testo dalle ire del ministro della Cultura che aveva protestato: «Non le processeremo!». Risultato: tutto rinviato a una riunione tecnica post-Consiglio dove i funzionari di Palazzo Chigi insieme a quelli del Mit hanno lavorato di lima, portando a casa un compromesso. Che suona così: no alla corsia veloce per il commissario nelle procedure autorizzative sugli immobili da riqualificare, sì a una Conferenza di servizi semplificata, alla quale è demandata la decisione, lasciando però alle amministrazioni competenti per la tutela dei beni culturali la possibilità di opporsi ai progetti.

Un cambio di passo che non passerà inosservato, visto che a frenare sulle procedure è proprio la pesante macchina burocratica che accompagna le autorizzazioni edilizie. È in particolare l’articolo 8 comma 1 ad essere stato modificato nel testo finale. Da un lato, viene confermata la prima parte del comma: quindi, gli interventi di ristrutturazione urbanistica, edilizia o di demolizione e ricostruzione saranno sempre consentiti con Scia. Quindi, non servirà il permesso di costruire.

Cancellata la corsia veloce

Salta, invece, la seconda parte, relativa proprio alle soprintendenze. Qui si prevedeva che, al posto della richiesta di autorizzazione paesaggistica, sarebbe stato necessario inviare una semplice segnalazione alla soprintendenza. Questa «in caso di accertata carenza dei requisiti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta i motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa». Insomma, una procedura accelerata, nata per limitare il ruolo delle soprintendenze.

Questa corsia veloce viene cancellata. E il nuovo comma 2, riscritto di sana pianta, introduce una conferenza di servizi semplificata per «gli interventi di ristrutturazione urbanistica, edilizia o di demolizione e ricostruzione», senza però corsie preferenziali e senza deroghe alle procedure di autorizzazione. A questa conferenza, che dovrà chiudersi entro quaranta giorni al massimo, parteciperanno «le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute», che potranno opporre il loro dissenso motivato ai progetti.

Share.
© 2026 Nederlandkeer. Alle rechten voorbehouden.
Exit mobile version